Art. 3.
(Acquisto della cittadinanza per gli stranieri residenti in Italia).

      1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:

          «f) allo straniero regolarmente presente nel territorio della Repubblica in

 

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forma continua e abituale da almeno cinque anni, se dimostra di essere in possesso di un reddito sufficiente al proprio sostentamento, in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale».